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Sez. 2 - , Sentenza n. 28915 del 24/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 279674 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia alla prova testimoniale – Opposizione della parte non rinunciante – Valutazione del giudice – Necessità - Revoca - Ordinanza motivata - Necessità.
Stato
decisa il 2020-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279674-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

In tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)