Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181225 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ARRESTO ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI LATITANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI NOTIFICAZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ARRESTO ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI LATITANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI NOTIFICAZIONI.*
Ai fini della cessazione della latitanza non rileva l'arresto, avvenuto all'estero, per reati ivi commessi. Invero lo stato di latitanza cessa, oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., soltanto con la cattura o con la Costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto all'estero a seguito di procedura di estradizione, mentre la detenzione all'estero per reati colà commessi non fa venir meno la latitanza, giacché in quest'ultimo caso l'imputato non è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana che non ha alcun concreto potere nei suoi confronti. Ne consegue che è legittima la notificazione all'imputato detenuto all'estero per reati ivi commessi, eseguita ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 177-bis stesso codice. (Conf mass n 175664; (Conf mass n 162218; (Conf mass n 151845; (Conf mass n 151844).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)