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Sez. 5, Sentenza n. 31099 del 03/05/2001 Ud. (dep. 09/08/2001) Rv. 219710 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Attenuante non riconosciuta, a differenza del giudizio di primo grado, nella massima estensione - Concessione di ulteriore attenuante - Pena complessiva inferiore a quella irrogata in primo grado - Violazione del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219710-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in pejus" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena(a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)