Sez. 3, Sentenza n. 3199 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262005 - 01
ACQUE | Tutela dell'inquinamento - Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione - Attenuanti di cui all'art. 62 n. 4) e n. 6) cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fondamento.
ACQUE
In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137, Cod. Pen. art. 62 quater, Cod. Pen. art. 62 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)