Sez. 3, Sentenza n. 4489 del 14/12/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 204161 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Termine - Per l'imputato - Per il difensore - Termine applicabile: quello che scade per ultimo.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Per le impugnazioni di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proposte dall'imputato (o indagato) e dal suo difensore conseguenzialmente alle notificazioni previste dagli stessi articoli e relative alle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, deve ritenersi applicabile il principio generale stabilito dall'art. 585, comma terzo, stesso codice, in forza del quale "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)