Sez. U, Sentenza n. 12352 del 06/07/2004 (Rv. 574188 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta comunale sugli immobili - Rimborso - Rifiuto - Controversia relativa - Giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo originario - Sussistenza - Motivazione del diniego - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia relativa al rifiuto di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), in relazione all'art. 19, comma 1, lett. g), del decreto medesimo, atteso che tale inderogabile regola non si applica nei soli casi in cui il credito del contribuente sia incontestato, per essere stato formalmente riconosciuto dall'ente impositore. Nè rileva, in contrario, la motivazione del diniego (nella specie fondata sull'intervenuta decadenza triennale ex art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), poiché la giurisdizione tributaria è delineata unicamente dalla natura del rapporto e non dalla natura della problematica da affrontare per la sua definizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)