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Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 22/03/2001 (Rv. 545015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Impugnazione di soggetto intervenuto nei precedenti gradi di giudizio senza autorizzazione del giudice - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per Cassazione proposto da chi non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di merito pregresso. (Nella specie, seguendo questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto sul cui intervento la Corte d'Appello non si era pronunciata poiché esisteva riserva del giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)