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Sez. 3, Sentenza n. 6241 del 15/07/1987 (Rv. 454528 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - INTERVENTO VOLONTARIO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ E RICORSO DI SOGGETTO NON COSTITUITO NEI GRADI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454528-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - INTERVENTO VOLONTARIO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ E RICORSO DI SOGGETTO NON COSTITUITO NEI GRADI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile, per difetto di legittimazione allo specifico mezzo di impugnazione, il ricorso per Cassazione proposto da chi non ha assunto la qualità di parte nel giudizio del merito pregresso, in quanto l'intervento volontario del terzo non è consentito nel giudizio di legittimità mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. - compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all'Esercizio dell'Azione - esclusivamente al processo di cognizione di primo grado. (V 1809/84, mass n 433876; (V 2559/80, mass n 406291; (V 3278/78, mass n 392701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)