Sez. L, Sentenza n. 3756 del 14/03/2002 (Rv. 553053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Soggetto che, dalla sentenza impugnata, risulti estraneo al giudizio concluso con quella sentenza - Mancanza di prova della qualità di erede di una delle parti - Conseguenze - Estraneità al giudizio di legittimità - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi, non risultando dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio conclusosi con quella sentenza e non avendo provato la dedotta qualità di erede di una parte di quel giudizio, deve considerarsi estraneo al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)