Sez. U, Sentenza n. 1550 del 18/09/1970 (Rv. 347411 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - ATTO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA INCIDENTALE DI ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - ATTO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA INCIDENTALE DI ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il giudice ordinario, pur non potendo revocare l'atto amministrativo, puo nondimeno esaminarlo in via incidentale e dichiararne l'illegittimita in relazione al caso dedotto in giudizio, quando si tratti di controversia tra privati e la controversia medesima, pur ricollegandosi ad Atti amministrativi, non li investa direttamente, ma si esaurisca nell'ambito delle posizioni di diritto soggettivo dei privati. (V 789'63 2481'61 221'59).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 18/12/1952 num. 3860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)