Sez. 3, Sentenza n. 2230 del 11/01/1980 Ud. (dep. 18/02/1980) Rv. 144358 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI IMMOBILE ABITATIVO AD USO UFFICIO PRIVATO O STUDIO PROFESSIONALE - MANCANZA DI LAVORO EDILI - FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - INADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA URBANISTICA - PROFILI VARI - CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI IMMOBILE ABITATIVO AD USO UFFICIO PRIVATO O STUDIO PROFESSIONALE - MANCANZA DI LAVORO EDILI - FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO - INADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA URBANISTICA - PROFILI VARI - CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*
In materia urbanistica ed edilizia il mutamento di destinazione di un immobile abitativo ad uso ufficio privato o studio professionale senza esecuzione di lavori (di trasformazione o di adattamento) edili non e preveduto dalla legge come reato. Il giudice, pertanto, non puo utilmente registrare, particolarmente in Sede penale per il principio di tassativita di cui all'art 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, l'inadeguatezza della normativa e perfino il contrasto di essa rispetto agli 'interessi urbanisticì nelle accezioni non recepite dal legislatore (come, ad esempio: le spinte speculative dei proprietari di immobili, la necessita di alloggi, la lievitazione dei canoni di locazione favorita peraltro dalla legge sull'equo canone, le evasioni fiscali, ecc).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 262 art. 14, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)