Sez. 1, Sentenza n. 927 del 29/01/1992 (Rv. 475478 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Azioni ex artt. 19 e 20 legge n. 865 del 1971 - Esperibilità - Condizioni - Mancanza della stima - Irrilevanza - Sopravvenienza della stessa - Sua rilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione, sono esperibili, alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 67 e n. 470 del 1990, a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, mentre non è influente la mancanza della stima in sede amministrativa, la cui sopravvivenza rileva al diverso fine di segnare il decorso del termine di decadenza fissato per la proposizione della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)