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Sez. 1, Sentenza n. 7401 del 05/07/1995 (Rv. 493173 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Azioni ex artt. 19 e 20 legge n. 865 del 1971 - Esperibilità - Momento - Mancanza della stima - Irrilevanza - fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493173-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione, sono esperibili, alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 67 e 470 del 1990, a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, e dunque prescindono dall'emanazione del relativo atto di determinazione dell'indennità (nella specie, l'indennità di occupazione non era stata quantificata dall'U.T.E. nell'ambito della stima dell'indennità di espropriazione contro la quale era stata proposta opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 20/06/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)