Sez. L, Sentenza n. 10584 del 05/11/1990 (Rv. 469612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - PROTRAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DI LAVORATRICE ASSENTE PER MATERNITÀ - PRIMA DEL RIENTRO DELLA SOSTITUITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - PROTRAZIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DI LAVORATRICE ASSENTE PER MATERNITÀ - PRIMA DEL RIENTRO DELLA SOSTITUITA - ESCLUSIONE.*
La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, essendo prevista dall'art. 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 per esigenze verificatesi al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, non è configurabile nel caso di contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrice assente per maternità, che si sia protratto oltre la data di cessazione dell'assenza quale comunicata nel corso del rapporto, fino alla data dell'effettivo rientro della lavoratrice sostituita, cui le parti abbiano inizialmente ancorato la durata del rapporto stesso, tenuto conto altresì che nel contratto di lavoro predetto non è necessario che il termine finale consista in una data preventivamente fissata, potendo esso essere stabilito indirettamente con riferimento specifico ad un evento futuro il cui avveramento sia certo pur se non ne sia conosciuto il momento. (V 3456/88, mass n 458805; (V 5324/86, mass n 447886).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)