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Sez. L, Sentenza n. 3456 del 18/05/1988 (Rv. 458805 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - FISSAZIONE DEL TERMINE FINALE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELL'INFERMITÀ DEL SOSTITUITO - LEGITTIMITÀ - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO CON RIPETUTO INVIO DI CERTIFICATI MEDICI - CONSEGUENTE PLURALITÀ DI PROROGHE DEL TERMINE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TERMINE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER MANCATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DELLO EVENTO LETALE DEL SOSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458805-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - FISSAZIONE DEL TERMINE FINALE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI CESSAZIONE DELL'INFERMITÀ DEL SOSTITUITO - LEGITTIMITÀ - PROTRAZIONE DELLA MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO CON RIPETUTO INVIO DI CERTIFICATI MEDICI - CONSEGUENTE PLURALITÀ DI PROROGHE DEL TERMINE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TERMINE IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER MANCATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DELLO EVENTO LETALE DEL SOSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel contratto di lavoro a tempo determinato non è necessario che il termine finale consista in una data preventivamente fissata (dies certus an, certus quando), potendo esso essere stabilito indirettamente con specifico riferimento ad un evento futuro, il cui avveramento sia certo, pur non essendone già conosciuto il momento. È pertanto legittima l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore per la sostituzione di altro lavoratore assente per malattia con termine finale del rapporto fissato con riferimento alla data di cessazione dell'infermità del sostituito, ancorché improbabile per la non emendabilità della malattia medesima, senza che il protrarsi della stessa - eventualmente anche oltre il periodo di comporto, con il ripetuto invio di certificazioni mediche, determini una pluralità di proroghe del termine in violazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962. Nè il rapporto si trasforma a tempo indeterminato per il fatto che, verificatosi l'evento letale del dipendente sostituito, il datore di lavoro abbia ritardato la comunicazione al sostituto della cessazione del rapporto ed il suo allontanamento dall'azienda, attesa la necessità di un (ancorché ristretto) spatium deliberandi diretto alla ricognizione dell'evento suddetto e all'attivazione delle conseguenti deliberazioni aziendali. (V 8421/87, mass n 455974; (V 5324/86, mass n 447886).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)