Sez. U, Sentenza n. 2374 del 22/08/1973 (Rv. 365724 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - OMESSO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - DISAPPLICAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE - MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - OMESSO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA - DISAPPLICAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Le violazioni di legge in cui si assume essere incorso il giudice che ha pronunciato una sentenza - compresa l'assoluta improponibilita dell'Azione davanti al giudice - debbono essere dedotte nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento e in difetto di impugnazione non impediscono il passaggio in giudicato ne importano la disapplicabilita sine die della sentenza che ne e affetta. (V 2364/71, mass n 353277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)