diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3078 del 28/05/1979 (Rv. 399435 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE INESISTENTE - NOZIONE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'ATTO NULLO - DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DI UN IMMOBILE ACQUISITO AL FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CENSURE RELATIVE AI VIZI VERIFICATISI NEI PROCEDIMENTI CONCLUSISI RISPETTIVAMENTE CON LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE O CON L'ORDINANZA DETERMINATIVA DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399435-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE - ATTO PROCESSUALE INESISTENTE - NOZIONE - DIFFERENZE DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'ATTO NULLO - DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DI UN IMMOBILE ACQUISITO AL FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CENSURE RELATIVE AI VIZI VERIFICATISI NEI PROCEDIMENTI CONCLUSISI RISPETTIVAMENTE CON LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE O CON L'ORDINANZA DETERMINATIVA DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE - INAMMISSIBILITA.*

L'atto processuale inesistente, il quale, a differenza di quello nullo, i cui vizi sono deducibili solo con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, puo essere in qualunque tempo investito, in Sede di cognizione ordinaria od anche di opposizione all'esecuzione, con Azione diretta ad accertare l'inesistenza medesima, ricorre, oltre che nel caso espressamente previsto della Mancanza di sottoscrizione del giudice (art 161 secondo comma cod civ), esclusivamente quando esso manchi degli elementi costitutivi indispensabili alla sua appartenenza ad uno dei tipi previsti dallo ordinamento, e, come tale, sia assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto sostanziale o processuale. Pertanto, in Sede di opposizione avverso l'esecuzione del decreto di aggiudicazione di un immobile acquisito al fallimento, deve ritenersi preclusa la possibilita di censurare la sentenza che in pendenza abbia risolto il concordato fallimentare, ovvero l'ordinanza che abbia disposto la vendita di detto bene, in relazione a vizi afferenti i procedimenti rispettivamente conclusisi con tali provvedimenti, trattandosi di vizi che, non incidendo sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dei provvedimenti stessi, possono solo tradursi in ragioni di nullita, deducibili nelle dovute sedi d'impugnazione. (V 2374/73, mass n 365724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)