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Sez. L, Sentenza n. 10249 del 02/10/1991 (Rv. 474064 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità di trasferta in cifra fissa - Base imponibile - Inclusione limitatamente alla metà del suo importo ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n.153 - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474064-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

La disposizione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153, che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di una parte remunerativa e una parte restitutoria; affinché tale presunzione possa operare è peraltro necessario che sia preventivamente accertata la effettiva natura dell'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito con cui è stata affermata la natura interamente retributiva di un compenso attribuito a titolo di rimborso forfettario di spese non documentabili, in quanto il rimborso di tutte le spese sostenute dal lavoratore in occasione della trasferta era già assicurato dalla contrattazione collettiva con la previsione del rimborso "a piè di lista" di tutte le spese documentate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)