Sez. U - , Ordinanza n. 14235 del 08/07/2020 (Rv. 658195 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Provincia di Bolzano - Art. 17, comma 1, l. prov. n. 16 del 1985 - Contributo integrativo in favore dei concessionari di servizi di trasporto pubblico locale - Natura giuridica - Corrispettivi - Controversie relative al pagamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
L'art. 17, comma 1, della legge provinciale di Bolzano n. 16 del 1985 e succ. modif. prevede il pagamento in favore dell'impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale di un contributo integrativo aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, qualificabile quale corrispettivo del servizio di trasporto e perciò sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario; tale contributo integrativo, infatti, è determinato mediante il riconoscimento dei costi aziendali sulla base di un costo standard, approvato con apposite delibere, sicché il successivo provvedimento di attribuzione possiede un contenuto meramente ricognitivo e privo di profili di discrezionalità, che si sono esauriti attraverso l'adozione dei provvedimenti di fissazione dei costi standard.
Riferimenti normativi: Legge Prov. 02/12/1985 num. 16 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)