Sez. U, Ordinanza n. 27618 del 21/11/2008 (Rv. 605571 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Regione Calabria - Legge reg. n. 7 del 1982 e succ. mod. - Contributi in favore degli esercenti servizi di trasporto locale - Provvedimento di riconoscimento del contributo - Posizione di diritto soggettivo dell'esercente l'impresa di trasporto - Successiva controversia sui criteri tecnici per la determinazione dei contributi - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982 n. 7 e successive modifiche, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, essendo essi stati riconosciuti da provvedimento della Giunta Regionale, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al di fuori della discrezionalità amministrativa, sicchè è certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che spettasse all'AGO la controversia fra una ditta di autoservizi e la Regione Calabria, avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento della Regione con cui si erano determinati i contributi sulla base dei disavanzi di bilancio delle ditte, piuttosto che sulla scorta dei costi standard, definiti dalla stessa Regione).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 24/03/1982 num. 7, Legge Reg. Calabria 11/07/1983 num. 22, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)