Sez. 1, Sentenza n. 2497 del 06/03/1998 (Rv. 513419 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Procedure oblative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario per il Comune di Napoli ex legge n. 219 del 1981 - Nuovi criteri per la stima dell'indennità ex art. 5 bis della legge n. 333 del 1992 - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 che ha introdotto nuovi criteri per la stima dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, non si applica con riguardo alle procedure ablative finalizzate alla realizzazione del programma straordinario, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'edilizia nel Comune di Napoli, atteso il carattere del tutto speciale della disciplina dettata da tale legge, rispetto a quella prevista dalle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974, nel contesto delle quali si collocano i suddetti novellati criteri di valutazione. (Vedi Corte Cost. 369/96 e 283/93).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)