Sez. 5, Sentenza n. 14258 del 13/07/2016 (Rv. 640540 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità - Estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16, comma 8, della l. n. 289 del 2002 - Effetti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 16, comma 8, della l. n. 289 del 2002 comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge 27/10/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)