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Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 23/05/1991 (Rv. 472330 - 01)

Responsabilità civile - Colpa o dolo - Di terzi | Installazione di ponteggi per i lavori di riattazione dello stabile - Furto in appartamento consumato da persona introdottavisi servendosi dei ponteggi - Danno conseguente - Responsabilità dell'imprenditore che si avvale dei ponteggi - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472330-01

Responsabilità civile - Colpa o dolo - Di terzi

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia, e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando, quindi, il principio del "neminem laedere", abbia (colposamente) creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno (nella specie, si trattava di un furto preceduto da un precedente furto in altro appartamento, in seguito al quale l'amministratore del condominio aveva espressamente richiesto alla impresa che eseguiva i lavori di installare una illuminazione notturna del ponteggio e di rimuovere, al termine della giornata lavorativa, le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)