Sez. 3, Sentenza n. 5775 del 10/06/1998 (Rv. 516322 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI | Installazione di ponteggi per i lavori di riattazione di uno stabile - Furto in appartamento consumato da persona introdottasi - Danno conseguente - Responsabilità dell'imprenditore che si avvale dei ponteggi - Configurabilità - Estremi - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - DI TERZI
Con riguardo al furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio del "neminem laedere" abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)