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Sez. L, Sentenza n. 2279 del 01/02/2010 (Rv. 611946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Indicazione - Necessità - Portata - Fondamento - Specificazione indiretta e "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale - in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine - non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle "specificate ragioni" dell'assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)