Sez. L, Sentenza n. 8286 del 25/05/2012 (Rv. 622468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apposizione del termine - Specificazione scritta delle ragioni giustificatrici - "Relatio" del contratto a testi ulteriori - Possibilità - Fattispecie di rinvio ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche "per relationem" ad altri testi, richiamati nel contratto di lavoro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto generica l'indicazione delle ragioni giustificatrici, senza valutare che il contratto scritto rinviava ad accordi sindacali su processi di mobilità aziendale legittimanti le assunzioni a termine quale strumento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)