Sez. 5, Sentenza n. 3597 del 15/11/1993 Cc. (dep. 28/12/1993) Rv. 197023 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - A norma di accordi internazionali | Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate - Determinazione della pena a norma dell'art. 3 della legge di attuazione 3 luglio 1989, n. 257 - Applicabilità dell'istituto della continuazione - Esclusione - Ragione - Non operatività dell'art. 671 cod. proc. pen. - Ragione - Art. 10 della Convenzione - Criteri - Fattispecie - Riconoscimento di sentenza della Criminal Court di Londra.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - A norma di accordi internazionali
In sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21.3.1983 e ratificata con la legge 25 luglio 1988, n. 334, è preclusa al giudice l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 cod. proc. pen. estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della convenzione stessa (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse). (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza resa dalla Central Criminal Court di Londra).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 731, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10, Legge 03/07/1989 num. 257 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)