Sez. 3 - , Sentenza n. 3368 del 03/02/2023 (Rv. 667174 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Provvedimento di archiviazione in sede penale - Domanda risarcitoria in sede civile - Autonoma qualificazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità - Contenuto - Accertamento incidentale del reato - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE
Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)