Sez. U, Sentenza n. 3070 del 11/04/1990 (Rv. 466612 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI - ISCRIVIBILITÀ DEI DIRIGENTI ALL'INPS O ALL'INPDAI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTESTAZIONE RELATIVA ALLA RILEVANZA DELLO INQUADRAMENTO AI FINI DELLA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI - ISCRIVIBILITÀ DEI DIRIGENTI ALL'INPS O ALL'INPDAI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTESTAZIONE RELATIVA ALLA RILEVANZA DELLO INQUADRAMENTO AI FINI DELLA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - IRRILEVANZA.*
La controversia concernente l'iscrivibilità all'i.N.P.S. o all'i.N.P.d.a.I. Dei dirigenti di una azienda che, ai fini della disciplina degli assegni familiari, sia stata aggregata, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955, al settore commerciale, ove non sia in contestazione il potere d'inquadramento attribuito al ministro del lavoro dalla norma citata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che la stessa possa venir meno in favore del giudice amministrativo con riguardo alla contestazione della Rilevanza di tale inquadramento agli effetti dell'art. 3 della legge n. 967 del 1953 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), implicando una questione di merito-sulla legittimazione dell'uno o dell'altro istituto in ordine alla pretesa dei contributi previdenziali per i dirigenti - che deve essere risolta dall'adito giudice ordinario. (V 2283/90, mass n 466047; (V 296/72, mass n 357189; (V 2136/68, mass n 434303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)