Sez. 3, Sentenza n. 4514 del 20/01/2006 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 233107 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Prescrizioni dell'autorizzazione che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto - Inosservanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Perfezionamento ed esaurimento della condotta illecita - Coincidenza con l'attivazione dell'impianto - Fattispecie in materia di sequestro preventivo.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 24 comma quarto, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, fra le "prescrizioni" la cui inosservanza dà luogo a sanzione penale, possono ricomprendersi anche quelle che impongano adempimenti prodromici alla messa in esercizio del nuovo impianto, in funzione di una preventiva verifica delle condizioni ambientali esistenti nel luogo in cui l'impianto stesso dovrà essere attivato. In tal caso, però, il reato si perfeziona e si esaurisce all'atto in cui l'attivazione ha effettivamente luogo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione, sotto il profilo della rappresentata esigenza di impedire la prosecuzione del reato e l'aggravamento delle relative conseguenze, il sequestro preventivo di una centrale elettrica le cui emissioni non risultavano superiori ai limiti consentiti ma la cui attivazione non era stata preceduta, contrariamente a quanto disposto nei provvedimenti autorizzativi, dalla rilevazione, per un certo tempo, della qualità dell'aria nella zona interessata).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)