Sez. 3, Sentenza n. 17840 del 23/03/2005 Ud. (dep. 13/05/2005) Rv. 231647 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 24, comma secondo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Natura - Reato permanente - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, comma secondo, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, attivazione di nuovo impianto in difetto di comunicazione preventiva nel termine prescritto, non ha natura di reato permanente, atteso che il termine di quindici giorni previsto per la comunicazione deve precedere l'attivazione dell'impianto e non è previsto un adempimento postumo che porrebbe fine alla permanenza del reato.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)