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Sez. 2, Sentenza n. 4482 del 26/11/1976 (Rv. 383205 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - INTRASCRIVIBILITA - EVENTUALE TRASCRIZIONE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1976-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383205-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - INTRASCRIVIBILITA - EVENTUALE TRASCRIZIONE - INEFFICACIA.*

Le ipotesi previste dalle norme che, regolando l'istituto della trascrizione, consentono l'opponibilita degli effetti degli Atti e delle sentenze nei confronti dei terzi, sono tassative non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli Atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. Pertanto la domanda, con cui si chiede l'accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile mediante scrittura privata, non potendo essere equiparata alle domande - previste dall'art 2652 n 3 cod civ - con cui si chiede l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private documentanti un atto soggetto a trascrizione od iscrizione, non puo essere trascritta, benche tendente ad un giudicato presupponente l'accertamento delle sottoscrizioni; e, se trascritta, non puo sortire efficacia di prenotazione in vista di una futura trascrizione della scrittura privata alligata a fondamento della pretesa. (V 1968/67, mass n 328957; (V 2845/58; (V 2274/40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)