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Sez. L, Sentenza n. 6769 del 06/08/1987 (Rv. 454973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - NECESSITÀ - COMPENSO DELLE PARTI ALLA IMMEDIATA O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - NECESSITÀ - COMPENSO DELLE PARTI ALLA IMMEDIATA O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - REQUISITI.*

Il preavviso di cui all'art. 2118, primo comma, cod. civ. costituisce (salvo che in alcune particolari ipotesi) una condizione essenziale di liceità del negozio unilaterale di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, comportando la inosservanza del dovere di preavviso l'Obbligo per il recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva, mentre il rapporto in ogni caso permane giuridicamente in vita fino alla scadenza del relativo periodo, salvo il consenso delle parti all'immediata o anticipata risoluzione del rapporto stesso, mediante accordo che può risultare sia da una formale ed esplicita manifestazione di consenso risolutivo sia da un univoco comportamento tacito concludente, come quello costituito dall'accettazione senza riserva da parte del lavoratore della preventiva liquidazione e corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso. (V 4027/84, mass n 435997; (V 1398/80, mass n 404937; (V 289/76, mass n 378965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)