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Sez. L, Sentenza n. 289 del 30/01/1976 (Rv. 378965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDO IN DEROGA - LICEITA - COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDO IN DEROGA - LICEITA - COMPORTAMENTI TACITI E CONCLUDENTI - SUFFICIENZA.*

Il principio in base al quale il preavviso di licenziamento, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la prosecuzione del rapporto medesimo, e di tutte le connesse obbligazioni, fino alla scadenza del termine previsto, e derogato per accordo delle parti, quando queste, prima di detta scadenza, pattuiscano l'esonero immediato dagli obblighi relativi alle reciproche prestazioni. Un accordo, nel senso indicato, e ravvisabile anche in comportamenti taciti e concludenti, quale quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e corresponsione dell'indennita sostitutiva del preavviso. (Conf 2563/74, mass n 370987).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)