Sez. 2, Ordinanza n. 20237 del 21/04/2016 Cc. (dep. 16/05/2016) Rv. 266892 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di beni - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione e non anche il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Legge 31/05/1956 num. 575 art. 2, Legge 31/05/1956 num. 575 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)