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Sez. U, Ordinanza n. 14860 del 26/02/2026 Cc. (dep. 24/04/2026) Rv. 289754-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Sequestro di beni - Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca - Inoppugnabilità - Questione di legittimità costituzionale - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289754-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, poiché, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è rilevante, stante l'impraticabilità per vincoli di testo di una interpretazione adeguatrice, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 101, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 10, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 27, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680 com. 3, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)