diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 04/03/1986 (Rv. 444778 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - CONSIDERAZIONI DI DIRITTO DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIAMENTE INDICATE DALLE PARTI - EXTRAPETIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444778-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - CONSIDERAZIONI DI DIRITTO DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIAMENTE INDICATE DALLE PARTI - EXTRAPETIZIONE.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione per la necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria ovvero del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, il giudice del merito - ove mantenga fermo il petitum, nel senso di attribuire il bene della vita oggetto della domanda, e la causa petendi quale situazione necessitante - resta libero di ricercare ed individuare le ragioni giuridiche della pretesa. Conseguentemente non sussiste vizio di extrapetizione allorquando detto giudice, in conformità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche prospettate dalle parti, ponga a base della decisione considerazioni di diritto diverse da quelle originariamente indicate dalle parti medesime. (V 6647/82, mass n 424279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)