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Sez. L, Sentenza n. 23565 del 13/11/2007 (Rv. 600268 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Art. 3 legge n. 270 del 1988 - Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disciplina di prepensionamento - IllegittimitĂ  costituzionale della suddetta disposizione - Domanda di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite - Diminuzione degli importi ricevuti a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600268-01

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE

Con riferimento al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (art. 3 della legge n. 270 del 1988), successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza n. 60 del 1991), la domanda di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite non può essere diminuita degli importi ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, non operando la regola della "compensatio lucri cum damno", derivando dalla legge l'ammissione al trattamento previdenziale in relazione alla perdita del posto di lavoro, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)