Sez. 1, Sentenza n. 76 del 04/01/2001 (Rv. 542954 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione di responsabilità ex art. 4 legge 117/88 per illegittima detenzione a seguito di ordinanza di custodia cautelare - Termine di decadenza - Decorrenza - "Dies a quo" - Dalla data del deposito dell'ordinanza di annullamento da parte della Corte Cass.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine di decadenza biennale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 5 della legge 117/1988 decorre, nel caso in cui l'atto ritenuto fonte di responsabilità sia un'ordinanza di custodia cautelare, dalla data del deposito del provvedimento di annullamento dell'ordinanza stessa da parte della Corte Cass., potendosi, in quella data, legittimamente predicare tanto "l'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione", tanto "l'immodificabilità ed irrevocabilità" con riguardo al provvedimento restrittivo emesso dal GIP (il quale, investito del compito di riesaminare la vicenda processuale "in parte qua", ben può emettere altra ordinanza di custodia cautelare, ma dal carattere del tutto autonomo rispetto alla precedente, oggetto di annullamento), giusta disposto dell'art. 4 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)