diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 15/11/1974 (Rv. 372155 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - INTERVALLO INFERIORE A QUELLO LEGALE TRA DATA DELLA NOTIFICA E DATA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372155-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - INTERVALLO INFERIORE A QUELLO LEGALE TRA DATA DELLA NOTIFICA E DATA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Qualora si debba procedere all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art 331 cod proc civ, ed il giudice istruttore non abbia fissato il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta, non sussiste alcuna nullita o decadenza se tra la data della detta notificazione e la data dell'udienza di comparizione intercorra un termine inferiore a quello prescritto dal codice di rito, salva la facolta del giudice di valutare le conseguenze di un termine troppo breve e disporre, nel caso di mancata Costituzione del litisconsorte, una seconda citazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)