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Sez. 3, Sentenza n. 5134 del 22/05/1998 (Rv. 515720 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione - Criterio del cosiddetto "punto d'invalidità" - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515720-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nella liquidazione del danno biologico è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, mentre costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto "punto d'invalidità", determinato sulla base del valore medio, calcolato sulla media di precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10 per cento (cosiddette microinvalidità) aumentabile fino al 50 per cento, al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, ecc.) moltiplicando il valore così raggiunto per il grado d'invalidità accertato in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)