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Sez. 2, Sentenza n. 32472 del 08/06/2010 Cc. (dep. 30/08/2010) Rv. 248352 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Soggetti che si trovino in particolari condizioni (ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.) - Divieto di applicazione della custodia in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Criteri di identificazione di tali esigenze.
Stato
decisa il 2010-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248352-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono riguardare delitti della stessa specie di quello per cui si procede, purché si tratti di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, anche se non di estrema gravità o di criminalità organizzata, poiché l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si limita a richiedere una pericolosità che superi la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c). (Fattispecie nella quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza consistevano nell'elevato pericolo che una nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, commettesse reiterati reati contro il patrimonio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)