diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7983 del 01/02/2017 Cc. (dep. 20/02/2017) Rv. 269167 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Soggetti che si trovano in condizioni particolari ai sensi dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Misura della custodia cautelare in carcere - Criteri di valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Fattispecie in tema di custodia cautelare applicata ad un ultrasettantenne.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269167-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della possibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)