Sez. 1, Sentenza n. 8739 del 03/09/1998 (Rv. 518584 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza della Corte d'Appello - Dichiarazione di nullità del lodo arbitrale per inosservanza del termine stabilito nel compromesso per l'instaurazione del giudizio davanti agli arbitri - Regolamento necessario di competenza - Proponibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'inosservanza del termine previsto nella clausola compromissoria per l'instaurazione del giudizio arbitrale rientra nel motivo di impugnazione di cui all'art. 829, n. 4 cod. proc. civ.. Pertanto, la sentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza arbitrale per tale motivo, limitandosi a negare il potere decisorio degli arbitri (con implicita affermazione della competenza del giudice ordinario) e ritenendo correttamente preclusa la possibilità del giudizio rescissorio, ha natura di pronuncia sulla sola competenza, impugnabile in assenza di una norma derogatoria solo con il regolamento necessario di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)