Sez. 5, Sentenza n. 43341 del 18/10/2005 Ud. (dep. 29/11/2005) Rv. 233080 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO | Clausola di esclusione del concorso nella falsità - Rilevanza del concorso non punibile - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - USO DI ATTO FALSO
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Fattispecie nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all'ingresso nello Stato. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice aveva affermato, sulla base di presunzioni, che la falsificazione fosse avvenuta all'estero su istigazione dell'imputato, chiedendo la prova certa del fatto, quale condizione per escluderne la rilevanza dai sensi dell'art. 489 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)