Sez. 1, Sentenza n. 10461 del 14/05/2014 (Rv. 631432 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione del bene espropriato ex art. 63 della legge n. 2359 del 1865 - Presupposto - Mancata esecuzione dell'opera pubblica - Riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità - Necessità - Onere della prova - A carico del proprietario espropriato - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il presupposto del diritto alla retrocessione del bene espropriato, di cui all'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la mancata esecuzione dell'opera pubblica, che va verificata tenendo conto della definizione formale dell'opera contenuta nella dichiarazione di pubblica utilità, quale espressione della discrezionalità amministrativa, pur se essa rappresenti, secondo il comune sentire, solo una parte di una maggiore entità empiricamente concepita. A tal fine, l'onere della prova in relazione ai presupposti della domanda di retrocessione grava sul proprietario espropriato, tenuto a documentare l'atto amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)