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Sez. U, Sentenza n. 5619 del 08/06/1998 (Rv. 516178 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione totale e parziale - Limiti distintivi - Mancata realizzazione dell'opera programmata - Utilizzazione del bene espropriato per finalità incompatibili con l'esecuzione dell'opera - Ipotesi di cui all'art. 63 legge n. 2359 del 1865 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516178-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, al fine di stabilire se ricorra l'ipotesi di retrocessione parziale regolata dagli art. 60 e 61 n. 2359 del 1865, ovvero l'ipotesi di retrocessione totale, di cui all'art. 63 legge citata, con conseguente sussistenza di un diritto soggettivo alla retrocessione immediatamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario, occorre aver riguardo non solo al decreto di espropriazione ma anche e soprattutto alla dichiarazione di pubblica utilità ed all'opera in essa indicata, nonché alla condizione dei beni utilizzati, al fine di accertare se si sia verificata una causa che, escludendone la destinazione all'opera programmata, abbia reso inoperante la dichiarazione di pubblica utilità rispetto al provvedimento ablatorio che li riguarda, con la conseguenza che deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 63 cit. quando la P.A. abbia bensì utilizzato gli immobili espropriati, dando però ad essi una destinazione diversa ed incompatibile con l'attuazione dell'opera programmata. (Nella specie, essendo prevista nella dichiarazione di pubblica utilità la realizzazione di opere di fortificazione militare, l'immobile espropriato era invece stato utilizzato per alloggi degli ufficiali).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)