Sez. 5, Sentenza n. 18425 del 26/10/2012 (Rv. 624158 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta di rimborso - Legittimazione del cessionario dei beni - Sussistenza - Condizioni - Acquisizione dei beni nell'esercizio di un'impresa.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il cessionario che acquisisce beni nell'esercizio di un'impresa, a differenza del consumatore finale, è legittimato a chiedere direttamente all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate e a questo pervenute, poiché è egli stesso un soggetto attivo del rapporto tributario avente ad oggetto la suddetta imposta. (Nella specie, la S.C., pur riconoscendo la legittimazione del contribuente, ha escluso in concreto il suo diritto al rimborso non risultando dimostrato che lo stesso, esercente un'attività esente da IVA, avesse rivenduto i beni acquistati, e che, quindi, si applicasse l'esenzione prevista dalla sesta direttiva CE n. 77/388 del Consiglio del 15 maggio 1977).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)