Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 21/06/1976 (Rv. 381119 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VEICOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VEICOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Quando la cosa venduta sia gravata da garanzie reali ignorate dal compratore al momento della vendita, il compratore stesso puo chiedere la risoluzione del contratto non direttamente, ex art 1453 cod civ, ma solo dopo avere inutilmente fatto fissare dal giudice un termine per la liberazione della cosa, ex art 1482 capoverso cod civ. (Conf 2118/69, mass n 341412; (Conf 2916/68, mass n 335668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)