Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 13/06/1969 (Rv. 341412 - 01)
VENDITA - COSA - GRAVATA DA GARANZIE REALI O DA ALTRI VINCOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INUTILE DECORSO DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE PER LA LIBERAZIONE DELLA COSA - NECESSITA - DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1455 COD. CIV.*
VENDITA - COSA - GRAVATA DA GARANZIE REALI O DA ALTRI VINCOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INUTILE DECORSO DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE PER LA LIBERAZIONE DELLA COSA - NECESSITA - DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1455 COD. CIV.*
La norma dell'art. 1482 cod. civ. (vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli), nel subordinare la risoluzione del contratto per inadempimento all'inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli, rappresenta una deroga al principio generale dell'art. 1455 dello stesso codice, che impone al giudice di pronunziare la risoluzione quando accerti la gravita dello inadempimento. (V. 419-66, massima n. 320828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)